Il Visto di conformità è SEMPRE necessario se si sceglie la Cessione del Credito o per lo Sconto in Fattura.
Vediamo i casi di esclusione previsti dalla normativa che escludono l’obbligo del visto di conformità per questi interventi:
– Per le opere di edilizia libera (qualunque sia l’importo complessivo) ovvero quegli interventi per cui non è necessario richiedere permessi al comune come la CILA, la SCIA o permesso di costruire. Come per esempio: la sostituzione della caldaia, dei serramenti e infissi interni o esterni, la realizzazione di un impianto di climatizzazione oppure la tinteggiatura di casa. Per sapere quali altri
interventi rientrano nell’edilizia libera è possibile consultare l’art. 6 del Dpr 380/2001 e nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018.
– per gli interventi, svolti nell’anno 2022, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (ad eccezione degli interventi che usufruiscono del bonus facciate). Tale limite verrà ridotto a 5.000 euro per l’anno 2023 e 2024.
Sussiste inoltre il divieto del frazionamento dei lavori o di effettuare suddivisioni in lotti contrattuali volti ad eludere il limite dei 10.000 euro;
– nel caso in cui il contribuente porti in detrazione diretta in dichiarazione dei redditi il credito d’imposta maturato.