Il visto di conformità è necessario SEMPRE sia che si proceda con la cessione del credito, sia con lo sconto in fattura o anche se si usufruisce del rimborso attraverso la dichiarazione dei redditi.
L’agenzia delle entrate ha però previsto alcuni casi di esclusione:
– Se il contribuente accetta la dichiarazione dei redditi precompilata
– Se il contribuente trasmetta la propria dichiarazione tramite il suo datore di lavoro (sostituto d’imposta)
– Se è presente un visto di conformità sull’intera dichiarazione dei redditi (necessaria per la compensazione orizzontale di crediti superiori a 5000 euro) in questo caso sostituisce la necessità di un visto specifico relativo al Superbonus.